LE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE - Crono ConsulenzaCrono Consulenza
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LE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione Iva 2016 per l’anno 2015 – possibile a partire dal 1° febbraio 2016 – è disciplinata dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, che conferma le importanti novità introdotte lo scorso anno dall’articolo 13, D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni).

Le conferme riguardano:

  • l’innalzamento da 164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
  • la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

Possiamo pertanto distinguere tre situazioni.

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 euro ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 15.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:

  • fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi);
  • attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).

-I requisiti

Solidità patrimoniale

Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

Circolare n. 31/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata

Continuità aziendale

Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale.

Circolare n. 31/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.

Regolarità contributiva

Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei quatto requisiti in precedenza descritti.

 

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

 

-Le situazioni a rischio

1)      Soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012

2)      Soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
3)      Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

4)      Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

 

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo ad verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.

Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30 del decreto Iva.

Cessazione dell’attività
nel corso del 2015

All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

L’aliquota media
sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono:

·       le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, comma 7 e 8;

·       le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;

·       le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7, articolo 17.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

·       agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del D.P.R.633/1972;

·       agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993;

·       agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali);

·       all’articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea,

effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2015.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter (vedasi la risoluzione VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing (in senso contrario si veda recente Cassazione 20951/2015). Il rimborso non spetta infine con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (risoluzione n. 179/E/2005).

Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2015 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

Prevalenza di operazioni non soggette

Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) del D.P.R. 633/1972.

Soggetti non residenti

Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:

·       che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia

·       che si siano identificati direttamente

 

 

Minor eccedenza detraibile
nel triennio

Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni (2013-2014-2015) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).