Le norme prevedono, a favore del contribuente, una norma di salvataggio (c.d. remissione in bonis), in forza della quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per accedere al beneficio è però necessario che il contribuente:
1) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3) versi contestualmente l’importo della sanzione di 258 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione. In sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.
Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis
Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi in cui può essere utilizzato, con certezza, il rimedio descritto.
Tardiva presentazione modello Eas enti associativi
• Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
• Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro.
Opzione Iva di gruppo
• La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell’apposito modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni)
• Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello IVA 26 è sanabile entro il 30-09
Enea comunicazione di fine lavori
Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.
L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:
• Comunicazioni omesse;
• Comunicazioni annullate;
• Comunicazioni compilate on line ma non inviate
Cedolare secca e remissione in bonis
La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:
• si è già pagata l’imposta di registro;
• non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì un altro soggetto
Nella tabella che segue, invece, sono riepilogate le ipotesi per le quali manca una conferma ufficiale sul possibile utilizzo della remissione in bonis, per il semplice motivo che la manifestazione dell’opzione non viene più veicolata (dal 2015) con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.
Tassazione per trasparenza società di capitali: L’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Consolidato fiscale: L’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo (art.13 del D.M. 9 giugno 2004) o la comunicazione per l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione (art.14 del citato D.M.), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione.
Opzione Irap da bilancio: La relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata.
Tonnage Tax: Dal 2015, i soggetti Ires potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità proprie del regime qualora comunichino un’opzione in tal senso all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Secondo la migliore dottrina la remissione in bonis dovrebbe trovare applicazione anche per queste casistiche, ma, mancando una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia, si raccomanda la massima cautela.