È scattato il 20 luglio scorso l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al Gse (gestore dei servizi elettrici). La procedura, tuttavia, non è ancora attiva per la fattispecie sicuramente più diffusa e cioè per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche in quanto la stessa verrà perfezionata successivamente. Tale obbligo, al contrario, è già operativo per le cessioni di energia da fonti:
• Eoliche;
• Idroelettriche;
• Geotermiche;
• Biomasse;
• Biogas;
• Bioliquidi;
• Oceaniche.
Va tenuto presente che il Gse è società pubblica ricompresa nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche per le quali sussisteva l’obbligo della fattura elettronica già dal 31 marzo 2015 ma il gestore dell’energia non aveva ancora perfezionato la procedura e quindi, ancorché trasmesse per via elettronica, le fatture hanno mantenuto finora la natura di fatture cartacee. Occorre in proposito tenere presente che la procedura di emissione delle fatture è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal Gse ancorché tale ente non svolga il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica a favore dei propri fornitori. Tali ultimi adempimenti infatti vanno adempiuti autonomamente dai soggetti emittenti con modalità digitale. In concreto, quindi:
• Il Gse rende disponibile la fattura nei propri portali;
• Il fornitore dell’energia deve inserire soltanto il numero e la data avendo l’accortezza di attribuire una serie di numerazione separata rispetto alle fatture cartacee in quanto la registrazione dei predetti documenti avviene con contabilità separata (le fatture elettroniche emesse dal 20 luglio 2015, laddove in fornitore non abbia emesso altre fatture elettroniche, dovranno partire dal numero 1);
• Il fornitore di energia poi dovrà confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE ad emettere fattura per suo conto; da tale momento la fattura si considera emessa ai fini Iva;
• Il Gse produrrà a questo punto la fattura in formato xml provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla per conto dell’emittente al SDI (sistema di interscambio);
• Il fornitore, a seguito dell’avviso che riceverà dal Gse, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione.
Dalla descrizione della predetta procedura emerge chiaramente la necessità di essere periodicamente e costantemente in contatto con il portale del Gse in quanto, con il nuovo sistema di fatturazione, il pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata. Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2015 le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura verrà emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.17, co.6, lett. d‐bis d.P.R. n.633/72.