A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. Si evidenziano i passaggi principali della novità, stante la necessità del Durc riguardo:
a. l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
b. procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c. per il rilascio dell’attestazione Soa.
La richiesta di verifica può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:
a. stazioni appaltanti, Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’art.3, co.1, lett. b d.P.R. n.207/10;
b. gli Organismi di attestazione Soa;
c. le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art.90, co.9 D.Lgs. n.81/08;
d. le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n.445/00;
e. l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art.9 D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09 e dell’art.37, co.7‐bis D.L. n.66/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/14.
Per le verifiche ai sensi delle lettere e) e f), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n.19/15 ha chiarito che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
Il Durc ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviate dalla procedura telematiche al Durc on line attivo.
La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.
Se l’esito attesta la regolarità, l’applicazione consente la stampa del Durc, che costituisce l’attestazione di regolarità. Viceversa, la procedura evidenzia automaticamente l’origine dell’irregolarità, come l’assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l’intervento dell’ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite pec al soggetto verificato o all’intermediario ex L. n.12/79. La regolarizzazione comporta l’aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità.
Durc on line: la procedura per la verifica
Per richiedere o verificare la regolarità mediante la procedura Durc on line innanzitutto è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere ai portali Inps e Inail.
All’apertura della sezione Durc on line, l’utente può scegliere tra 3 differenti opzioni:
• consultazione regolarità;
• lista richieste;
• richiesta regolarità;
Per la “onsultazione regolarità” è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva, senza alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è già presente un documento di regolarità in corso di validità, è possibile visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc on line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione “richiesta regolarità”.
Con la funzione “ichiesta regolarità” è necessario inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella pec alla quale sarà comunicato l’sito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall’impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps).
Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l’nterrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.
Per acquisire l’sito della richiesta, l’tente deve selezionare la funzione “ista richieste”dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:
a. regolare;
b. in verifica;
c. non regolare;
d. elaborazione in corso.