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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di
minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il 24%.
NB: Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.
Anche per l’anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Una tabella riepilogherà quanto detto:
Soggetto con età superiore ai 21 anni Artigiani-23,10% Commercianti-23,19%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni Artigiani-20,10% Commercianti-20,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps Artigiani-11,55% Commercianti-11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:
– Soggetto di età superiore ai 21 anni Artigiani-3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità) Commercianti- 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità
– Soggetto di età non superiore ai 21 anni Artigiani- 3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità) Commercianti- 3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:
– Soggetto di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.123,00 Artigiani- 23,10% Commercianti-23,19%
– Soggetto di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito da 46.123,00 Artigiani- 24,10%* Commercianti -24,19%*
– Soggetto di età non superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.123,00 Artigiani-20,10% Commercianti -20,19%
– Soggetto di età non superiore ai 21 anni scaglione di reddito da 46.123,00 Artigiani-21,10%* Commercianti -21,19%*
*L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’articolo 3‐ter, L. 438/1992.
Va ricordato che per l’anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.
NB: Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:
– l’eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
– il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
– i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:
– i collaboratori coordinati e continuativi;
– i collaboratori occasionali;
– i venditori porta a porta;
– gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
– i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
– i lavoratori autonomi privi di cassa.
L’articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
– non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di partita Iva (2015)-27,72% (2016)-27,72%
– non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Non titolare di partita Iva (2015)-30,72% (2016)-31,72%
– pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica (2015)-23,5% (2016)-24%

Il massimale di reddito per l’anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all’Inps con il modello F24:
– Professionisti: con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del
professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
– Collaboratori: dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
– Associati: dall’associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il restante 45% a carico dell’associato.